Secondo l’art. 587 del Codice civile, “il testamento è un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse”. La libertà di disporre totalmente dei propri beni, però, è permessa solo in mancanza di parenti prossimi.

Ci sono di vari tipi di testamento:
– “Olografo”: È il più semplice da fare perché sono le disposizioni scritte di proprio pugno semplicemente su un foglio.
– “Pubblico”: Quando prevede la presenza di un notaio e dei testimoni.
– “Segreto”: Quando è redatto davanti ad un notaio e quindi sigillato.
– “Speciale”: Quando non si può redigere un testamento ordinario.

Queste le quote: se lo scomparso ha solo un coniuge a questi andrà meta del patrimonio. Se ha degli ascendenti legittimi (i genitori) a questi spettano ¼ e al coniuge ½. Se c’è solo un figlio questi avrà la metà del patrimonio, se ce n’è più di uno, allora le quote andranno divise in parti uguali. In presenza di un coniuge e di un solo figlio, 1/3 andrà al coniuge e 1/3 al figlio. Se ci sono un coniuge e più figli, ¼ andrà al coniuge e ½ ai figli da dividere in parti uguali. Se ci sono soltanto i genitori, a questi andrà comunque 1/3 dell’eredità. Al coniuge spetta il diritto di abitazione nella casa in cui vive. Il resto del patrimonio è libero e a completa disponibilità di chi fa testamento. Da notare che il coniuge separato mantiene i diritti alla successione che perde soltanto con il divorzio.

 

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Credit foto: “Cena con delitto” (Knives Out)